La delega alle operazioni di vendita, ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., può essere conferita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato istituito presso il Tribunale stesso.
In base all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. l'elenco sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscirtto nell'albo professionale designato dal consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'Elenco.
Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano isciritti ai rispettivi Ordini Professionali.
Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'Elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'Elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni 3 anni.
ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI TRIENNIO 2024-2027