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Tutela

COS'È

La tutela è un istituto del diritto civile italiano finalizzato alla protezione delle persone che, per legge o per condizioni personali, non sono in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi. Attraverso la tutela viene nominato un tutore, soggetto incaricato di rappresentare e assistere la persona tutelata, sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria.

La nomina del tutore avviene da parte del giudice tutelare, che individua il soggetto più idoneo, tenendo conto dell’interesse esclusivo della persona tutelata.

Il tutore ha il compito di curare la persona e di amministrarne il patrimonio, agendo in sua rappresentanza legale. In particolare, il tutore:

  • Rappresenta il tutelato in tutti gli atti civili, sia personali sia patrimoniali;
  • Provvede alla cura della persona, assicurandone il benessere, l’istruzione e l’educazione, se si tratta di minore;
  • Amministra i beni del tutelato con diligenza, redigendo l’inventario iniziale e rendendo periodicamente conto della gestione;
  • Compie gli atti di ordinaria amministrazione;
  • Richiede l’autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendite di beni immobili, accettazione o rinuncia di eredità, investimenti rilevanti).

L’attività del tutore è costantemente soggetta al controllo del giudice tutelare, che può impartire direttive, richiedere rendiconti e, nei casi previsti, revocare o sostituire il tutore.

La tutela cessa quando vengono meno i presupposti che ne hanno determinato l’istituzione, ad esempio:

  • Con il raggiungimento della maggiore età del minore;
  • Con la revoca dell’interdizione;
  • Con la morte della persona tutelata.

In tutti i casi, la tutela è orientata alla massima protezione della persona e alla salvaguardia dei suoi diritti e interessi, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e controllo giudiziario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 343 e ss. cod.civ. - Artt. 712 e ss. cod. proc. civ.

CHI PUO'RICHIEDERLO

La domanda puo' essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Civile, Volontaria Giurisdizione - Dott.ssa Piera Vitarelli

Primo piano - stanza n. 3

telefono 0909793268

Ogni martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 su prenotazione -  PRENOTA UN APPUNTAMENTO

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